Prescrizione nei ratei di pensione dal 2013

Per effetto del decreto legge 6 luglio 2011 n 98 successivamente convertito con modificazioni dalla legge del 15 luglio 2011 numero 111 la prescrizione dei ratei arretrati dei trattamenti pensionistici o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni viene modificata applicando il termine dei cinque anni.

Nello specifico l’INPS con Messaggio numero 220 del 04/01/2013 ha specificato ulteriormente le modalità operative dell’attuazione della sopracitata legge. Si riportano fedelmente i punti di maggiore interesse del messaggio INPS

 Termine quinquennale di prescrizione.

Per effetto delle novità legislative, il nuovo termine di prescrizione quinquennale si applica come di seguito indicato.

Ratei arretrati maturati dopo il 6 luglio 2011

 Il diritto ai ratei arretrati – anche se non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto – dei trattamenti pensionistici o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni, maturati dopo il 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del citato articolo 38), si prescrive in cinque anni, anche nei casi di giudizi pendenti in primo grado alla predetta data.

 Es.: Il rateo maturato il 7 luglio 2011 si prescrive il 7 luglio 2016.

 Ratei arretrati maturati entro il 6 luglio 2011

Il diritto ai ratei arretrati – anche se non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto – dei trattamenti pensionistici o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni, maturati entro il 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del citato articolo 38), anche nei casi di giudizi pendenti in primo grado alla predetta data, si prescrive secondo il seguente meccanismo di “riduzione” del previgente periodo decennale di prescrizione.

  1. Se alla data del 6 luglio 2011 residua un periodo del previgente termine decennale di prescrizione superiore a cinque anni, detto periodo deve essere ridotto a cinque anni. Es.: Diritto acquisito in data 06.07.2008. In base alla previgente normativa la prescrizione avrebbe avuto termine il 06.07.2018. Alla data del 6 luglio 2011 sono trascorsi 3 anni e il restante periodo di 7 anni non potrà essere fruito per intero ma sarà ridotto fino al previsto limite dei 5 anni. La prescrizione maturerà, pertanto, il 06.07.2016.

Nel caso in cui sia stata presentata domanda di rateo arretrato, per verificare l’intervenuta prescrizione di quanto maturato entro il 6 luglio 2011 occorre procedere secondo le seguenti modalità operative:

  1. considerare la data di presentazione della domanda di rateo (es. 6 luglio 2010);
  2. considerare il decennio precedente la data di presentazione della domanda (es. 6 luglio 2000);
  3. verificare il termine decennale di prescrizione che residua alla data del 6 luglio 2011 (es. 9 anni, essendo decorso 1 anno dal 6 luglio 2010 al 6 luglio 2011);
  4. ridurre a cinque anni il residuo termine decennale di prescrizione da far decorre dal 6 luglio 2011 (es. il rateo del 6 luglio 2000 si prescrive il 6 luglio 2016).

B. Se alla data del 6 luglio 2011 residua un periodo del previgente termine decennale di prescrizione inferiore a cinque anni, detto periodo non deve essere ridotto e potrà essere fruito per intero.

Es.: Diritto acquisito in data 06.07.2004. In base alla previgente normativa la prescrizione avrebbe avuto termine il 06.07.2014. Alla data del 6 luglio 2011 sono trascorsi 7 anni e il restante periodo di 3 anni potrà essere fruito per intero perché entro il limite dei 5 anni previsti dalla nuova normativa. La prescrizione maturerà, pertanto, il 06.07.2014.

Nel caso in cui sia stata presentata domanda di rateo arretrato, per verificare l’intervenuta prescrizione di quanto maturato entro il 6 luglio 2011 occorre procedere secondo le seguenti modalità operative:

  1. considerare la data di presentazione della domanda di rateo (es. 6 luglio 2012);
  2. considerare il decennio precedente la data di presentazione della domanda (es. 6 luglio 2002);
  3. verificare il termine decennale di prescrizione che residua alla data del 6 luglio 2011 (es. 1 anno, essendo decorsi 9 anni dal 6 luglio 2002 al 6 luglio 2011);
  4. verificare che la domanda sia stata presentata entro il termine residuale della prescrizione decennale da far decorrere dal 6 luglio 2011 (es. domanda presentata il 6 luglio 2012 entro 1 anno dal 6 luglio 2011, pertanto, il rateo di luglio 2002 non è prescritto).

Tali disposizioni si attengono ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità formatasi in occasione della riduzione del termine prescrizionale a cinque anni in materia di contributi, come operato dall’art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, prendendo soprattutto a base di riferimento interpretativo il disposto normativo di cui all’articolo n. 252 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, norma  cui deve attribuirsi valore di regola generale, secondo  quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezione Unite con la sentenza n. 6173 del 7 marzo 2008, con richiamo alla pronunzia della Corte Costituzionale n. 20 del 3 febbraio 1994.

 Ricostituzioni

 Le regole sopra illustrate si applicano anche ai casi di ricostituzione d’ufficio.

Si ricorda che, in tali casi, il termine di prescrizione del diritto alla ricostituzione decorre dal momento in cui lo stesso può essere fatto valere dall’interessato.

Fondo Ferrovie dello Stato S.p.A. e Fondo di quiescenza Poste.

Nulla è mutato per gli iscritti al Fondo speciale dipendenti della Ferrovie dello Stato S.p.A. ed al Fondo di quiescenza Poste, ai quali, in base all’art. 2 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, come modificato dalla legge 7 agosto 1985, n. 428, il diritto alle rate o quote di rate, anche arretrate, di pensione si prescrive con il decorso di cinque anni. Rimangono, pertanto, invariate le istruzioni fornite con il messaggio n. 19508 del 3 settembre 2008 relativamente agli iscritti al Fondo speciale dipendenti della Ferrovie dello Stato S.p.A..

Prescrizione dei ratei dei crediti per invalidità civile.

In assenza di esplicito richiamo, nell’ambito del disposto di cui all’art. 47 bis, alle prestazioni di tipo assistenziale, i ratei per crediti a titolo di provvidenze di invalidità civile continuano ad essere assoggettati alla disciplina generale prevista dal codice civile, come segue:

  1. i ratei già liquidati e non riscossi dal beneficiario sono assoggettati alla prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, del codice civile.
  2. i ratei non ancora liquidati sono assoggettati alla prescrizione decennale ordinaria di cui all’art. 2946 del codice civile.

 Recupero degli indebiti pensionistici.

 Si rileva, infine, che la su descritta disciplina della prescrizione non trova applicazione in materia di recupero di indebiti pensionistici, per i quali il diritto dell’Istituto alla relativa ripetizione si prescrive nell’usuale termine di dieci anni a decorrere dal momento in cui è stata effettuata l’indebita erogazione.

E’ possibile che a seguito di una ricostituzione effettuata per un’unica causale su medesimo trattamento pensionistico risultano sia ratei o quote di ratei indebitamente corrisposte, sia ratei o maggiori somme spettanti al pensionato.

In tal caso il diritto dell’Istituto alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte si prescrive nel termine di dieci anni dalla data di corresponsione dell’indebito, mentre il diritto ai ratei o alle maggiori somme spettanti al pensionato si prescrive nel nuovo termine come sopra individuato (cinque o dieci anni dalla maturazione del relativo diritto).

Ne consegue che eventuali compensazioni tra crediti reciproci possono essere effettuate solo dopo che l’ammontare complessivo degli stessi sia stato determinato secondo le modalità sopra illustrate.

 Esemplificazioni

 Al fine di una migliore comprensione dell’applicazione del nuovo regime di prescrizione in materia di pensioni, si forniscono, a mero titolo esemplificativo, i seguenti casi.

  1. Se il diritto al rateo è sorto a luglio 2009, a luglio 2011 residuano 8 anni del previgente termine decennale di prescrizione, che devono essere ridotti a 5 anni a decorrere da luglio 2011, pertanto, il rateo sorto a luglio 2009 si prescrive a luglio 2016.
  2. Se il diritto al rateo è sorto a luglio 2005, a luglio 2011 residuano 4 anni, del previgente termine decennale di prescrizione da computare a decorrere da luglio 2011, pertanto, il rateo sorto a luglio 2005 si prescrive a luglio 2015.
  3. Se il diritto al rateo è sorto a luglio 2000 e l’interessato presenta domanda a luglio 2009, a luglio 2011 residuano 8 anni del previgente termine decennale di prescrizione, che devono essere ridotti a 5 anni a decorrere da luglio 2011, pertanto, il rateo sorto a luglio 2000 si prescrive a luglio 2016.
  4. Se il diritto al rateo è sorto a luglio 2000 e l’interessato presenta domanda a luglio 2011, i ratei da luglio 2000 a luglio 2001 sono prescritti essendo trascorso il termine decennale di prescrizione; il rateo di luglio 2001 si prescrive a luglio 2016, ovvero, trascorsi 5 anni da luglio 2011.
  5. Se in favore del titolare di pensione avente decorrenza luglio 2000 sorge il diritto alla ricostituzione della pensione a luglio 2005, a luglio 2011 residuano 4 anni del previgente termine decennale di prescrizione da computare a decorrere da luglio 2011, pertanto, la differenza del rateo di luglio 2000 si prescrive a luglio 2015.
  6. Se il diritto al rateo è sorto a luglio 2007 e l’interessato presenta domanda a luglio 2017, a luglio 2011 residuano 6 anni del previgente termine decennale di prescrizione, che devono essere ridotti a 5 anni a decorrere da luglio 2011, pertanto, il rateo sorto a luglio 2007 si è prescritto a luglio 2016.
  7. Se il diritto al rateo è sorto a luglio 2008 e l’interessato presenta domanda a luglio 2017, a luglio 2011 residuano 7 anni del previgente termine decennale di prescrizione, che devono essere ridotti a 5 anni a decorrere da luglio 2011, pertanto, il rateo sorto a luglio 2008 si è prescritto a luglio 2016.

L’abbandono del posto di lavoro senza che siano state concesse le ferie legittima il licenziamento

Non può trovare accoglimento la domanda inefficacia del licenziamento e il conseguente risarcimento dei danni, se il dipendente straniero ha abbandonato il posto di lavoro per recarsi nel proprio Paese d’origine, senza la concessione delle ferie da parte dell’azienda. E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza 8 ottobre 2013, n. 22869. Il datore di lavoro aveva escluso, in sede di giudizio di merito, di aver concesso un periodo di ferie al lavoratore e aveva precisato che in caso di attribuzione delle ferie, veniva consegnata al lavoratore una lettera scritta ai fini doganali: a seguito dell’iniziativa del lavoratore di allontanarsi volontariamente dal luogo di lavoro è scattata l’estinzione del rapporto di lavoro. La Suprema Corte chiarisce che nel caso di specie le dichiarazioni rese dai testi e da legale rappresentante della società in sede di interrogatorio libero comprovano che fu il lavoratore spontaneamente a lasciare il luogo di lavoro e che non risponde al vero che gli fu concesso un periodo di ferie. Le dichiarazioni rese dai testi unitamente ad altri elementi come la mancanza di documentazione doganale per prassi predisposta per i lavoratori che rientrano nel paese di origine per ferie hanno condotto la Corte territoriale ad escludere che al lavoratore fossero state concesse le ferie e a stabilire che il posto di lavoro era in realtà stato spontaneamente abbandonato dal lavoratore. La prova di un licenziamento “orale” dedotto dal ricorrente non è stata offerta, mentre le dichiarazioni rese dai testi e quelle del legale rappresentante conducono unitamente ad altri elementi, a ritenere, cioè che sia stato il lavoratore ad abbandonare spontaneamente il luogo di lavoro. Infine, la mancanza di una documentazione doganale è da ritenersi elemento comprovante la mancata fruizione nel periodo di assenza dal lavoro delle ferie che peraltro non risultano, dalle risultanze istruttorie, in alcun modo richieste.

Fonte: Studio Cataldi

E’ responsabile il datore di lavoro se la formazione sulla sicurezza ai dipendenti è inadeguata

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 40605 del 1 ottobre 2013, ha  affermato la responsabilità del datore di lavoro per l’omessa predisposizione di  adeguate misure antinfortunistiche in quanto colpevole di formazione  insufficiente ai suoi dipendenti.
Il Tribunale aveva ritenuto un imprenditore colpevole della contravvenzione  di cui all’art. 22 del D.Lvo n. 626/1994 perché, quale legale rappresentante di  una società cooperativa, ometteva di assicurare informazioni sulla sicurezza,  osservando in particolare, che la formazione fornita ad un lavoratore straniero  (impartite mediante due incontri di quindici minuti ciascuno) non fosse  adeguata.
La Suprema Corte ha sottolineato come nel caso di specie, il giudice del  merito, richiamati i principi giurisprudenziali riguardanti i precisi doveri che  incombono sul datore di lavoro in tema di formazione sulla sicurezza dei propri  dipendenti, ha considerato che due soli incontri di quindici minuti ciascuno  sono insufficienti tenuto conto altresì degli argomenti trattati.

Fonte:  Studio Cataldi